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Normativa manutenzione ascensori e montacarichi

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L’esistenza nel nostro Paese del più alto numero di piattaforme per il trasporto verticale di persone e cose a livello mondiale, pone una serie di problemi di non poco conto, soprattutto in relazione al discorso legato alla sicurezza.
Intanto ricordiamo che si intende per ascensore un apparecchio a motore delegato al collegamento di piani definiti tramite una cabina che provvede a spostarsi lungo guide rigide e la cui inclinazione sull’orizzontale oltrepassa i 15 gradi, destinata al trasporto di persone, di persone e cose, o soltanto di cose nel caso in cui la cabina sia accessibile, ossia se può entrarvi senza incontrare difficoltà una persona e manovrare i comandi posti al suo interno, alla sua portata.
Mentre per montacarichi si intende l’apparecchio a motore di portata non inferiore a 25 Kg grazie al quale è possibile collegare piani definiti per mezzo di una cabina il cui spostamento avvenga lungo guide rigide e la cui inclinazione sull’orizzontale superi i 15 gradi, a sua volta destinata al trasporto di sole cose e inaccessibile, sprovvista di comandi.
In entrambi i casi è comunque necessario godere dell’autorizzazione rilasciata dal Comune per la messa in esercizio di carattere privato, oltre a quella rilasciata dalla Asl in relazione ai controlli periodici tesi ad attestarne la sicurezza. Se la progettazione, la fabbricazione, l’installazione e la commercializzazione dell’impianto sono affidati alla responsabilità dell’installatore, al proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, è affidata invece la responsabilità diretta dell’impianto installato, che lo obbliga a sottoporlo a regolare manutenzione e a verifica periodica biennale.

Il D.P.R. 214/2010

Il primo riferimento normativo da prendere in considerazione è il D.P.R. n. 214 del 5 ottobre 2010 (pubblicato nella G.U. n. 292/2010), il quale ha apportato modifiche al D.P.R. n. 162 del 30 aprile 1999, emanato al fine di recepire la Direttiva 95/16/CE. Le nuove norme, che sono entrate in vigore il 30 dicembre 2010, si applicano agli ascensori in uso permanente negli edifici e ai componenti di sicurezza impiegati, oltre che agli apparecchi di sollevamento il cui tragitto avvenga in spazi di percorso definiti anche in assenza di guide rigide. Ne sono invece esclusi:
– gli apparecchi di sollevamento dotati di una velocità di spostamento non superiore ai 0,15 m/s, dai quali possono essere eseguite particolari lavorazioni (ad esempio le pedane mobili utilizzate negli interventi di ristrutturazione degli edifici o i cestelli su gru), quelli scenici usati nel mondo dello spettacolo, installati nei mezzi di trasporto e quelli collegati a una macchina e destinati esclusivamente all’accesso ai posti di lavoro;
– gli ascensori da cantiere, quelli progettati e costruiti a fini militari o di ordine pubblico, che vengano utilizzati nei pozzi delle miniere;
– gli impianti a fune;
– i treni a cremagliera;
– le scale e i marciapiedi mobili.

Collaudo, sopralluogo e messa in esercizio

Per quanto riguarda il collaudo la normativa prevede la predisposizione del “fascicolo tecnico” dell’impianto, chiamato a contenere:
la relazione tecnica, i disegni, le piante, le elevazioni e gli schemi elettrici e idraulici;

  • la dichiarazione di conformità alle norme armonizzate;
  • l’eventuale analisi dei rischi in relazione alla parte non coperta dalle norme armonizzate in conformità alla norma Iso 14798;
  • l’eventuale Certificato Ce di tipo dell’ascensore modello;
  • i certificati che fanno riferimento ai componenti di sicurezza;
  • la dichiarazione di registrazione del paracadute e/o valvola di blocco;
  • la documentazione tecnica che riporti i risultati degli esami per gli elementi diversi dai componenti di sicurezza;
  • le istruzioni di uso, manutenzione ed emergenza; la dichiarazione dell’installatore, quella di conformità finale e quella attestante la conformità del progetto ai requisiti di prevenzione incendi nel caso in cui l’attività sia soggetta a Cpi.

manutenzione7Una volta che questo fascicolo sia stato esaminato con esito positivo, si deve passare al sopralluogo, il cui svolgimento è affidato all’ingegnere e all’installatore, teso all’esecuzione di tutti gli esami, le prove e i controlli previsti. Nel caso in cui il sopralluogo si riveli soddisfacente, proprio all’installatore spetta il compito di apporre il suo numero di identificazione a lato della marcatura Ce e compilare l’attestato di esame Ce per poi firmare il registro di impianto. Nell’altro caso dovrà invece risolvere le criticità emerse in vista di un nuovo sopralluogo.
L’attività di verifica sull’impianto, è poi regolata dall’art. 26, D.Lgs. n. 81/2008, il quale prevede che sempre l’installatore debba fornire dettagliate informazioni sugli eventuali rischi esistenti nell’ambiente in cui sono chiamati a operare i tecnici predisponendo le misure di prevenzione e di emergenza richieste.
Per quanto concerne la messa in esercizio, entro 10 giorni dalla data della dichiarazione di conformità il proprietario (o il suo legale rappresentante) è tenuto a comunicare l’avvenuto collaudo al Comune competente per territorio. Nella comunicazione inoltrata devono essere contenuti l’indirizzo dello stabile in cui è installato l’impianto, la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento dello stesso, il nominativo o la ragione sociale dell’installatore dell’ascensore o del costruttore del montacarichi, una copia della dichiarazione di conformità, deve essere indicata la ditta abilitata cui è stato affidato il compito di operare la manutenzione e il nome del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull’impianto previa accettazione dell’incarico. Ove la comunicazione non sia inoltrata è impossibile attivare e tenere in servizio l’impianto.

La manutenzione

Il D.P.R. 214/2010 affronta poi il tema relativo alla conservazione dell’impianto e il suo normale funzionamento, ovvero la manutenzione, che deve essere affidata dal proprietario o dal suo legale rappresentante a un tecnico dotato di regolare abilitazione rilasciata dal prefetto o ad una ditta che ne sia provvista. Al manutentore, spetta il compito di verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici con attenzione particolare per le porte dei piani e delle serrature, lo stato di conservazione di catene e funi e dare vita a pulizia e lubrificazione delle parti.
Almeno due volte all’anno per gli ascensori e una per i montacarichi dovrà poi verificare integrità ed l’efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza, fare la stessa operazione con funi e catene e controllare l’isolamento dell’impianto elettrico e l’efficienza dei collegamenti con la terra. Una volta compiute le operazioni dovrà poi annotare il tutto sul libretto.

L’esistenza nel nostro Paese del più alto numero di piattaforme per il trasporto verticale di persone e cose a livello mondiale, pone una serie di problemi di non poco conto, soprattutto in relazione al discorso legato alla sicurezza. Intanto ricordiamo che si intende per ascensore un apparecchio a motore delegato al collegamento di piani definiti tramite una cabina che provvede a spostarsi lungo guide rigide e la cui inclinazione sull’orizzontale oltrepassa i 15 gradi, destinata al trasporto di persone, di persone e cose, o soltanto di cose nel caso in cui la cabina sia accessibile, ossia se può entrarvi senza…
Un articolo completo sulla manutenzione degli ascensori

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