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Norme, leggi e regolamenti per ascensori: il vano di corsa

vanocorsa art1L’elemento fondante che regola le nuovissime norme EN 81-20&50 si basa sulla necessità di aumentare la sicurezza degli utenti dell’ascensore (sia i passeggeri, sia gli ascensoristi e sia chi si trova nelle vicinanze dell’impianto), e di aggiornare il tutto alla tecnologia disponibile oggi, includendo in modo omogeneo anche gli emendamenti A1, A2, A3 che le norme avevano già ricevuto (vale a dire: elementi elettronici programmabili, assenza del locale del macchinario, Direttiva Macchine 2006/42). Per fare ciò si sono definiti dei nuovi prerequisiti di sicurezza per il vano di
corsa, contenuti ora nel Capitolo 5.2 e in particolare 5.2.5 “Vano di corsa” della EN 81-20:2014; questi erano in precedenza distribuiti nel Capitolo 5 (a sua volta suddiviso da 5.1 a 5.10) delle EN 81-1&2. Quali sono le differenze più significative introdotte dalla nuova norma?
– Dislocazione delle apparecchiature dell’ascensore. Si è precisato che tutte le apparecchiature dell’ascensore devono essere nel vano oppure negli spazi a esso destinati (con l’eccezione di tubi e cavi elettrici che, adeguatamente protetti, possono attraversare locali estranei al servizio).
– Nel luogo che contiene le apparecchiature dell’ascensore, non ci possono essere materiali estranei.
– Uso esclusivo del vano di corsa, degli spazi del macchinario e dei locali delle pulegge di rinvio.
– Viene consentito anche il condizionamento del vano (prima lo era solo per il locale del macchinario, in ragione del funzionamento delle apparecchiature contenute). Contemporaneamente, si indica che i sistemi antincendio che utilizzano sprinkler devono solo quando l’ascensore è fermo a un piano, con gli interruttori generali dell’ascensore e i circuiti di illuminazione disattivati
automaticamente dal sistema di rivelazione incendio o fumo; è precisato che tutto questo ricade sotto la gestione dell’edificio.
– Viene implicitamente escluso che nel locale macchinario di un ascensore ci sia il macchinario di una scala mobile.
– Si definisce che il vano di corsa parzialmente chiuso arriva a una distanza orizzontale di 1,50 m dai componenti mobili dell’ascensore, nelle parti ove le difese sono assenti.
– Ventilazione. Per evitare contraddizioni con i regolamenti nazionali, si è tolta la nota con cui si raccomandava un’apertura di ventilazione alla sommità del vano pari almeno all’1% della sezione orizzontale del vano, e si rimanda a un più articolato Capitolo E.3 (informativo).
– Illuminazione. Si è dettagliato il requisito di illuminazione maggiore di 50 lux all’altezza di 1 m sopra il tetto della cabina e sopra il pavimento della fossa del vano. Si è precisato che ciò deve essere ottenuto sul tetto di cabina per ogni posizione nel vano, e in fossa nelle posizioni in cui una persona può stare, lavorare e/o muoversi tra aree di lavoro, e che l’illuminazione deve essere
maggiore di 20 lux al di fuori di questi luoghi (escluse le ombre). Si lascia la possibilità di ottenerlo con una sorgente luminosa posta direttamente sul tetto cabina, mentre non sono più esonerati i vani parzialmente chiusi che avrebbero potuto essere illuminati dall’esterno. Era già stabilito che gli spazi del macchinario devono essere dotati di illuminazione elettrica installata
permanentemente con un’intensità maggiore di 200 lux al pavimento; ora si precisa che bastano più di 50 lux nei luoghi in cui ci si deve muovere tra aree di lavoro. È esplicita la possibilità di un’illuminazione ulteriore temporanea per eseguire lavori specifici.
– Apparecchiature elettriche nella fossa, negli spazi del macchinario e nei locali delle pulegge di rinvio. Si è dettagliata la posizione del dispositivo di arresto in fossa (due dispositivi, nel caso di profondità superiore a 1,6 m). Nel caso di due porte che potrebbero dare accesso alla fossa, una di queste va determinata come tale e solo a essa si applicano i requisiti richiesti.
– Soccorso di emergenza. Diventa esplicito il riferimento alla EN 81-28 come sistema di allarme per le persone intrappolate nel vano. Si introduce il rischio di intrappolamento anche all’esterno del vano (ad es. per sbarchi in locali privati), che sono da valutare nello scambio di informazioni con la proprietà.